Interrogazione dell'On.Vietti (3-00173)
Scritto da paolo il February 25 2010 23:00:12
premesso che:
la disciplina contenuta nella legge delega 2 agosto 2004, n. 210, e nel decreto legislativo di attuazione 20 giugno 2005, n. 122, in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, che è stata approvata dal Parlamento con il concorso unanime di tutte le forze politiche e che allinea l'Italia agli altri Paesi europei già dotati di una legislazione in materia, ha introdotto l'obbligo per il costruttore di rilasciare al futuro acquirente una fideiussione pari all'anticipo incassato o da incassare per l'acquisto della casa, a garanzia, in caso di fallimento o di situazione di crisi, della restituzione delle somme e di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi prima del trasferimento della proprietà o di ogni altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire;
l'articolo 12 del citato decreto legislativo ha istituito un Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari avvenuti nel periodo compreso tra il 1993 e il 2005, gestito dalla Consap - Concessionaria di servizi assicurativi Spa e alimentato con il contributo obbligatorio a carico dei costruttori nella misura stabilita annualmente, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;
a tre anni dall'introduzione della disciplina sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire, risulta un livello medio di applicazione su tutto il territorio nazionale pari al 20 per cento;
come emerge da un recente rapporto sullo stato di attuazione della legge realizzato, sulla base dei dati ufficiali della Consap, da Scenari Immobiliari, istituto indipendente di studi e ricerche che analizza i mercati immobiliari, la normativa risulta largamente disapplicata soprattutto nelle regioni del centro-sud e nelle isole, mentre in quelle del nord il tasso di applicazione non supera il 40 per cento;
il rapporto 2007 di Assocond-Conafi (Coordinamento nazionale delle vittime fallimentari immobiliari dell'Associazione italiana condomini), basato sul comportamento tenuto rispetto alla disciplina da cooperative, imprese e investitori a livello nazionale, evidenzia il dato più allarmante: nel periodo 2005-2006 solo l'11,5 per cento delle iniziative edilizie ha rispettato l'obbligo fideiussorio, nel 2007 solo il 15 per cento, con punte del 25 per cento al Nord;
dalle proiezioni condotte da Assocond-Conafi risulta che se la legge fosse applicata al 70 per cento ci sarebbe un flusso annuale di contributi verso il Fondo di circa 80 milioni di euro;
ad oggi, invece, dopo tre anni di applicazione della legge, il Fondo registra una giacenza di 20 milioni;
ne consegue che, sotto il profilo della possibilità di indennizzare le vittime dei fallimenti precedenti alla data di entrata in vigore di queste disposizioni, l'effetto sarà del tutto insignificante, visto che le famiglie vittime che hanno formulato istanza di indennizzo al Fondo sono ad oggi 12.086 e che l'importo richiesto per indennizzi ammonta ad euro 1.007.698.200;
sotto il profilo dell'attuazione del sistema di tutele previsto in favore degli attuali acquirenti ed in vista di future ed eventuali situazioni di crisi, la scarsa applicazione delle norme contenute nella legge n. 210 del 2004 e nel decreto legislativo n. 122 del 2005 si mescola pericolosamente con un contesto in cui tutti gli analisti del settore hanno rilevato un evidente rallentamento della domanda di nuove costruzioni e un allungamento dei tempi occorrenti per la vendita delle unità immobiliari costruite, dal momento che il mercato immobiliare è oggi in recessione con il rischio per alcuni operatori immobiliari di incorrere in situazioni di crisi;
secondo Assocond-Conafi e le associazioni dei consumatori la disapplicazione della normativa sarebbe frutto sia della insufficienza del sistema sanzionatorio della legge nei confronti di coloro che non sottoscrivono la fideiussione, sia della assenza di una adeguata informazione/comunicazione sul nuovo sistema di tutele per gli acquirenti di immobili da costruire;
l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, attribuisce alla Consap il compito di assumere iniziative informative, a carico del Fondo, idonee a garantire l'effettiva fruizione dei benefici previsti nel decreto da parte degli acquirenti ;
la Consap aveva predisposto una campagna informativa da svolgersi a mezzo di televisione e radiofonia e atta a rendere i cittadini più consapevoli dei propri diritti, ma il progetto risulta bloccato dal Ministero dell'economia e delle finanze che ha richiesto una valutazione dei benefici associati alla campagna informativa, senza tener conto che una maggiore applicazione della normativa si tradurrebbe immediatamente in maggiori introiti -:
per quale motivo il Ministero non dia corso alla campagna informativa predisposta dalla Consap;
quali interventi il Ministero intenda porre in essere per consentire agli acquirenti di essere adeguatamente informati sui diritti e sulle tutele previste in loro favore dalla normativa vigente;
se non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a modificare l'impianto sanzionatorio della legge al fine di evitare che la mancanza di adeguate sanzioni nei confronti degli acquirenti possa danneggiare ulteriormente gli acquirenti.